LEGGE DI BILANCIO 2019: PRIME ANTICIPAZIONI
Di seguito si propone una prima analisi delle disposizioni in materia di lavoro contenute
nel disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, attualmente all’esame della Camera.
PROROGA DELL’INCENTIVO PER L’OCCUPAZIONE NELMEZZOGIORNO (ART. 20)
I programmi operativi nazionali e regionali, ovvero i programmi operativi
complementari, sono delegati a definire, nel limite complessivo di 500 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, specifiche misure per favorire le assunzioni con
contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di
- giovani sotto i 35 anni, ovvero
- soggetti di età superiore a 35 anni, se privi di impiego regolarmente retribuito da
almeno 6 mesi.
Per tali soggetti, l’esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile di cui all’art.
1-bis, comma 1, del Decreto Dignità (cfr. Aggiornamento AP n. 292/2018), previsto per la
generalità dei casi nella misura del 50%, è elevato fino al 100%, nel limite di importo
annuo previsto dal comma 118 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 (8.060 euro annui).
Tale incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA (ART. 21)
Il Legislatore istituisce:
- il “Fondo per il reddito di cittadinanza”, con una dotazione pari a 9.000 milioni di
euro annui a decorrere dal 2019, al fine di introdurre nell’ordinamento le pensioni di
cittadinanza ed il reddito di cittadinanza;
- il “Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di
ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione
di lavoratori giovani”, con una dotazione di 6.700 milioni di euro per l’anno 2019 e
7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, al fine attuare interventi in materia
pensionistica finalizzati all’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento
anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani.
Con appositi provvedimenti normativi verrà data attuazione ai suddetti
interventi.
INCREMENTO DELLE SANZIONI RELATIVE AL LAVORO NERO E ALL’ORARIO DI LAVORO
(ART. 35)
Al fine di rafforzare le attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e
irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dal 1° gennaio
2019 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019) sono incrementate di euro
100,00 le sanzioni amministrative pecuniarie relative:
- all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro domestico (art. 3 del DL n. 12/2002 convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 73/2002);
al mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell’orario
settimanale medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali ed al riposo giornaliero
(art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 66/2003);
- all’esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione,
ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale (art.
18, comma 1, D.Lgs n. 276/2003);
- al ricorso, da parte dell’utilizzatore, alla somministrazione di prestatori di lavoro da
parte di soggetti diversi da quelli autorizzati dalla legge (art. 18, comma 2, D.Lgs n.
276/2003);
- alla richiesta di compensi al lavoratore per avviarlo a prestazioni lavorative oggetto
di somministrazione (art. 18, comma 4, D.Lgs n. 276/2003);
- agli appalti ed ai distacchi non genuini (art. 18, comma 5-bis, D.Lgs n. 276/2003);
- alla mancata comunicazione preventiva di distacco transnazionale ed agli obblighi
amministrativi a carico dell’impresa distaccante (art. 12, commi 1-3, D.Lgs n.
136/2016).
Le predette somme sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il
datore di lavoro sia stato sanzionato per i medesimi illeciti.
BONUS OCCUPAZIONALE PER LE GIOVANI ECCELLENZE (ART. 50)
I datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, assumono con
contratto a tempo indeterminato (anche part-time)
- cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018-
30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di
studi e prima del compimento del 31° anno di età, in università statali o non statali
legalmente riconosciute (escluse le università telematiche),
- cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1° gennaio
2018-30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università
statali o non statali legalmente riconosciute (escluse le università telematiche),
possono godere di un esonero contributivo, sui contributi a carico del datore di lavoro
(esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL),
- per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione,
- nel limitemassimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. Tale limite massimo
deve essere proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale.
L’esonero contributivo spetta anche per le trasformazioni a tempo
indeterminato, avvenute nel periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019,
fermo restando il possesso dei suddetti requisiti alla data di trasformazione.
L’esonero contributivo spetta, inoltre, per la parte residua, qualora un lavoratore, per
il quale è stato parzialmente fruito l’esonero, venga nuovamente assunto a tempo
indeterminato da altri datori di lavoro privati nel periodo 1° gennaio 2019-31
dicembre 2019.
L’esonero non spetta, invece,
- in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro domestico;
- ai datori di lavoro che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano effettuato
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti
collettivi nell’unità produttiva in cui intendono assumere le “giovani eccellenze”.
N.B.il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore
assunto avvalendosi dell’esonero (o di un lavoratore impiegato nella medesima
unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica di quest’ultimo),
effettuato nei 24mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca
dell’esonero ed il recupero delle somme già fruite.
L’esonero contributivo, che sarà gestito e disciplinato dall’INPS, è cumulabile con altri
incentivi all’assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale
e regionale.
È infine richiesto il rispetto delle regole del “de minimis”.
PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (ART. 57, COMMA 18)
I percorsi in alternanza scuola – lavoro di cui al D.Lgs n. 77/2005 sono ridenominati
“percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e, dall’anno scolastico
2018/2019, sono attuati per una durata complessiva:
- non inferiore a 180 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti
professionali;
- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi
degli istituti tecnici;
- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
Le linee guida in merito ai suddetti percorsi saranno definite con un apposito decreto
ministeriale da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio
2019.
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